Formazione e catechesi per un Cristiano Cattolico
 di Brian Ferme
Preside Facoltà di Diritto canonico San Pio X, Venezia
Nelle Gesta anonime di Innocenzo iii viene annotata la competenza del Pontefice sia nella legge umana che in quella divina:  "Quantum fuerit tam in humano quam in iure divino iure peritus". Se l'apprezzamento della sua esperienza nella legge umana ha, tra le altre cose, implicato una fondamentale rivalutazione dell'educazione giuridica ricevuta a Bologna da Innocenzo iii, il significato esatto della sua competenza nella legge divina è una questione più complessa. Ciò non perché Innocenzo non fosse consapevole della sua rilevanza per il suo pontificato - come Romano Pontefice e Vicario di Cristo egli vedeva se stesso come qualcuno che partecipa della autorità divina e la esercita - ma piuttosto perché i contorni di ciò che si doveva intendere con ius divinum erano, per lui e per i canonisti medievali, una questione particolarmente complessa e frequentemente discussa. Riflettere sul ius divinum richiedeva una mente sottile e agile. I canonisti erano obbligati ad affrontare i diversi testi legali, spesso contraddittori, con grande attenzione, cercando al tempo stesso di comprendere bene le varianti di quei testi che erano stati trasmessi dalla tradizione canonica attraverso i commentari. Qualcosa di questa tradizione si può trovare nella brevissima glossa alla "legge divina" scritta da un canonista della fine del periodo che vogliamo prendere in considerazione col nostro intervento. All'inizio del quindicesimo secolo, il canonista inglese William Lyndwood scrisse in modo breve, quasi laconico, sulla legge di Dio. Egli cominciava citando il Decretum, sottolineando che la legge divina è stabilita per natura e che tutto ciò che è fas è legge divina.
Citando Guido de Baysio, mostra che alcuni avevano considerato la stessa legge ecclesiastica come legge divina, ma, poi, cita anche due canonisti in disaccordo, Johannes Andreae e Guilelmus de Monte Laudanus, che ritenevano che la legge divina è soltanto quella contenuta nella Sacra Pagina, ed essi, a loro volta, citavano il Decretum di Graziano a sostegno della propria opinione.
Questa glossa non particolarmente significativa potrebbe essere spiegata col fatto che Lyndwood stava scrivendo un commentario pratico per semplici sacerdoti e, perciò, era comprensibilmente riluttante ad appesantirli con troppe distinzioni; tuttavia egli indica il locus classicus, di praticamente tutti i commentari, sul ius divinum, cioè il Decretum di Graziano. Quasi tutti i decretisti e decretalisti cominciarono la loro esposizione sul ius divinum e il ius naturale facendo riferimento a Graziano.
La glossa, inoltre, riflette nettamente il fatto che il ius divinum era stato oggetto di continue discussioni, chiarificazioni e distinzioni da parte dei canonisti, specialmente in relazione alla legge naturale ed ecclesiastica.
In un certo senso la laconica glossa di Lyndwood ci potrebbe fornire i contorni di questa nostra relazione:  il ius divinum e la sua connessione con la legge naturale ed ecclesiastica; ma è un po' illusorio. Un esame più accurato del Decretum suggerisce che ciò che Graziano intendeva con questi termini era più complesso e meno chiaro di quanto la lettura del Lyndwood può inizialmente suggerire. La stessa complessità si presenta alla nostra lettura oggi di Graziano e dei suoi commentatori. Come possiamo efficacemente descrivere il ius divinum? Cosa intendevano, esattamente, Graziano e quanti hanno commentato la sua opera, quando vi facevano riferimento?
La risposta chiaramente implicava un approccio teoretico, cioè la determinazione dei suoi elementi essenziali o costitutivi, ma anche, inevitabilmente, poneva in luce implicazioni pratiche che, a loro volta, avrebbero contribuito a un ulteriore affinamento della descrizione teoretica:  come doveva il ius divinum essere connesso alla plenitudo potestatis di cui godeva il Papa? Poteva il Papa dispensare persino dal ius divinum, specificamente per le norme pratiche o per quelle leggi che parevano derivare da esso? Come determinava la costituzione della Chiesa o, perfino, della società civile? Come i suoi contenuti urtavano o determinavano la crescita iniziale dei diritti dell'individuo, come quello di proprietà privata, il diritto di difesa, il diritto a una procedura legale a protezione dei diritti individuali? (...) Nel considerare la potestà del Papa i canonisti medievali frequentemente concludevano chiedendo:  "Chi potrebbe opporre resistenza al Papa?", "Si tamen papa hoc faciat, quis resistit ei?". Una risposta potrebbe essere un'adeguata comprensione della legge divina e naturale. La questione centrale affrontata dai canonisti era la precisa determinazione di che cosa costituisse legge divina e legge naturale. Ciò che influenzò il loro pensiero fu l'affrontare i testi legali e il confrontarsi con gli argomenti dei canonisti loro colleghi. Non era un compito semplice e, in un certo senso, il lavoro continua tutt'oggi.
Una lettura dei canonisti medievali rende evidente che molte delle norme che essi ritenevano derivare dal ius divinum non sono più considerate tali oggi. Questo non significa che la loro riflessione sia irrilevante, particolarmente perché le loro riflessioni sulla legge divina e naturale ha influenzato la loro comprensione della legge in generale e della legge canonica in particolare.
Specialmente nelle loro riflessioni sulla legge naturale essi compresero che ogni legge giusta era connessa in qualche modo col Creatore, non nel senso che Dio fosse una causa remota della legge positiva, ma piuttosto nel senso che ogni buona legge condivideva le caratteristiche essenziali della legge naturale. Quest'ultima era basata sulla ratio, era aequissimum e conduceva alla iustitia. Un atto positivo legittimamente promulgato che non condividesse questi aspetti fondamentali sarebbe stato, semplicemente, una legge non buona e, di fatto, potenzialmente pericolosa.
C'è una lezione critica per noi da raccogliere dallo studio degli scritti dei canonisti medievali sulla legge divina e naturale. Ogni tentativo o inclinazione di vedere la legge canonica come una legge semplicemente positiva, in qualche modo implicitamente basata su una filosofia positivista del diritto, così comune nella società contemporanea, è un tradimento della comprensione della legge sviluppata ed evidenziata dai canonisti medievali. Non era sufficiente che la legge fosse promulgata, sebbene questo fosse chiaramente essenziale. Piuttosto ogni legge promulgata, così come la sua applicazione e interpretazione, doveva essere basata su ratio, aequitas et iustitia. Se noi imparassimo questo dai canonisti medievali, avremmo già imparato molto.


(©L'Osservatore Romano - 18 settembre 2008)